STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata Chei de latarie A.P.S. avente sede legale in Treppo Grande Via Puccini, n° 2.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L’Associazione opera nel settore ricreativo, culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

  • Volontariato, solidarietà e pluralismo senza carattere politico e senza scopi di lucro.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione sociale e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall’organo di Amministrazione.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell’iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell’inventario redatto a cura dell’Organo di Amministrazione ed in particolare:

  • Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere

fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • Quote associative,

  • Rendite patrimoniali,

  • Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,

  • Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

  • Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per le modalità di rimborso delle spese sostenute del volontario si fa riferimento all’art.17 Del D,Lgs,117/17

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E’ prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

  1. Soci fondatori

  2. Soci onorari

  3. Soci ordinari

  4. Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall’Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all’Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all’Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione in relazione a:

perdita dei requisiti per l’ammissione;

per dichiarazione di interdizione o inabilità;

mancato versamento della quota associativa;

comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all’Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura dell’Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art.6

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

  1. a) di voto per eleggere gli organi direttivi;

  2. b) di essere eletti alle cariche direttive;

  3. c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

  4. d) a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;

  5. e) a frequentare i locali della dell’associazione;

  6. g) di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

  7. h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

  1. a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;

  2. b) versare la quota associativa stabilita dall’Organo di Amministrazione;

  3. c) non operare in concorrenza con l'attività dell’Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l’associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall’art.7 del D.Lgs. 117/7 , dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art,17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) L’Assemblea dei Soci;

  2. b) L’Organo di Amministrazione;

  3. c) Il Presidente;

  4. d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

  5. e) L’organo di Controllo

Art. 8

L’Assemblea Ordinaria dei soci e costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dall’Organo di Amministrazione. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

  1. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali

  2. Nominare e revocare, quando previsto, il sogge.tto incaricato alla revisione legale dei conti.

  3. Approvare il bilancio.

  4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

  5. Deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima.

  6. Deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

  7. Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

  8. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

  9. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti della legge, dell’atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

  10. Deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Il Presidente dell’organo di amministrazione è eletto dall’organo di amministrazione. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall’art. 8). L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11

L’Organo di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 2 (due) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell’articolo.26 comma 2, CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell’Organo di Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell’Organo.

L’Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente e preponderante.

L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

  1. promuovere l’attività dell’associazione;

  2. deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

  3. deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;

  4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  5. proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell’Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L’Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente dell’organo di amministrazione è eletto dall’organo di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

  1. Determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Organo di Amministrazione.

  2. Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l’associazione dovrà tenere:

il libro dei soci

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del C.C.. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Alla nomina dell’Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

All’entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

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